Istanze per il collocamento in quiescenza a decorre dall’1.9.2024

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il D.M. n. 185 in data 15-9-2023 e la nota n. 54257 del 18/9/2023, concernenti il collocamento in quiescenza del personale della scuola, con decorrenza 1/9/2024.

La scadenza per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie dal servizio e/o l’eventuale contestuale richiesta di pensione più part-time, è fissata al 23/10/2023.

Le domande di dimissioni, salvo specifiche eccezioni, si presentano utilizzando le istanze online del MIUR. Oltre alla domanda di cessazione, va anche presentata la domanda di pensione che deve essere inviata direttamente all’INPS, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

  1. presentazione della domanda online accedendo al sito dell’Istituto, tramite SPID, CIE o CNS;
  2. presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
  3. presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza del Patronato.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

Per conseguire la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata i requisiti sono i seguenti:

Pensione di vecchiaia per uomini e donne:
67 anni entro il 31 agosto del 2024 d’ufficio, con almeno 20 anni di contributi
67 anni entro il 31 dicembre del 2023 a domanda, con almeno 20 anni di contributi

65 anni di età e 41 anni e 10 mesi di servizio per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini, maturati entro il 31 agosto del 2024, pensionamento d’ufficio.

Il calcolo dei requisiti contributivi deve considerare anche i servizi a computo, riscatto e/o ricongiunzione, se i relativi provvedimenti sono stati accettati dall’interessato.

Pensione di vecchiaia - art. 1 comma 147 legge 205/17 (esclusione dall’aspettativa di vita per i lavoratori dipendenti che svolgono attività gravose con contribuzione da almeno 30 anni)
66 anni e 7 mesi entro il 31 agosto 2024 d’ufficio;

66 anni e 7 mesi entro 31 dicembre 2024 a domanda.

Pensione anticipata

  • per le donne,    41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2024;
  • per gli uomini,  42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2024.

QUOTA 100 (legge 26/2019)

62 anni di età e 38 di contributi maturati entro il 31/12/2021.

QUOTA 102 (legge di bilancio 2022)

64 anni di età e 38 di contributi maturati entro il 31/12/2022.

QUOTA 103 (legge n. 197 del 29/12/2022)

62 anni di età e 41 di contributi maturati entro il 31/12/2023.

Coloro che sono interessati all’accesso all’APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall’INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o digitale entro il 31 agosto 2024.

Le domande di trattenimento in servizio – ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, modificato dall’articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – dovranno essere presentate all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS, entro il termine del 23 ottobre 2023, ma solo dal personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera o per il raggiungimento dei requisiti per la quiescenza. Il trattenimento in servizio retribuito può essere richiesto per non più di tre anni.

 

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